La Regione Lombardia nella data di ieri, 23/12/2020, emana l’ordinanza n° 670 che prevede:
Art. 2 (Attività agricole, controllo faunistico, attività venatorie e attività piscatorie) Fino al 15 gennaio 2021, limitatamente ai giorni di c.d. zona arancione di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 dell’Ordinanza n. 649 del 9 dicembre 2020 già adottate in relazione al periodo 10-12 dicembre 2020.
in vista di questo articolo quindi è possibile praticare la pesca come segue ( art. 4 dell’Ordinanza n. 649 del 9 dicembre 2020 ):
2) Con riferimento alle attività di pesca:
- l’attività di pesca professionale è consentita in tutto il territorio della regione;
- lo svolgimento dell’attività di pesca dilettantistico sportiva, compresa la pesca subacquea e con l’uso di natante, è limitata esclusivamente nel territorio della Provincia di residenza, domicilio o abitazione;
- all’interno del territorio provinciale sono consentiti gli spostamenti delle guardie ittiche volontarie di cui alla Legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008;
- lo spostamento degli operatori dal comune di residenza, domicilio o abitazione, sono consentiti al fine dello svolgimento di attività ittiogenica presso gli incubatoi ittici;
- sono consentiti ai soggetti espressamente autorizzati lo svolgimento delle attività di contenimento delle specie ittiche alloctone invasive;
- l’attività di pesca è consentita presso i centri privati di pesca, esclusivamente nel territorio della Provincia di residenza, domicilio o abitazione;
RICAPITOLANDO, QUINDI:
PESCA NON CONSENTITA NEI GIORNI DI ZONA ROSSA
PESCA CONSENTITA NEI GIORNI DI ZONA ARANCIONE,NEL TERRITOIRO PROVINCIALE DI RESIDENZA, COME DA ORDINANZA REGIONALE N. 649 E RIPRESA NELL’ORDINANZA N.670
PESCA CONSENTITA NEI GIORNI DI ZONA GIALLA.




